Indice degli argomenti
I rumori sono una fonte inesauribile di conflitto tra vicini di casa. Quando superano la normale tollerabilità, possono comportare responsabilità civili, pensali e, in taluni casi, amministrative.
Chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone con schiamazzi, rumori, strumenti sonori, segnalazioni acustiche clacson o esercita un mestiere rumoroso senza rispettare le leggi o i provvedimenti amministrativi in materia, incorre sia in responsabilità penali, che amministrative e civili.
Non tutti i rumori che vengono dalla proprietà del nostro vicino possono essere considerati molesti.
Vediamo in quali casi si applicano le sanzioni.
Spetta Infatti al giudice, sulla base delle prove e delle testimonianze che gli vengono presentate, stabilire se i rumori prodotti siano o meno una fonte di disturbo. Si considerano tali, di solito, quei rumori di varia natura e origine come ad esempio il rumore della radio o della televisione, oppure anche i macchinari o gli elettrodomestici, ma anche i rumori generati o provocati indirettamente dagli animali, che superano la normale tollerabilità che può essere richiesta a chi deve subirli, tenuto conto anche del luogo e dell’ora. Bisogna infatti considerare se ci si trova in un centro cittadino o in aperta campagna è ancora se i rumori avvengono di notte o di giorno.
Chi disturba il vicinato con attività o comportamenti che sono fonti di rumori intollerabili, non solo incorrere in sanzioni amministrative e penali, ma deve anche risarcire i danni causati al lavoro, alla vita di relazione e alla salute altrui in questo caso si parla del cosiddetto danno biologico. Quando chi disturba commette anche reato, risponde, inoltre, degli eventuali danni morali. L’intimazione a desistere può, a volte, essere sufficiente per far cessare i rumori o comunque per indurre il vicino a diminuire il volume. Questo, però non sempre accade, soprattutto quando il vicino ritiene di poter esercitare la propria attività liberamente. In questo caso non resta che rivolgersi alle autorità competenti o al proprio avvocato civilista di fiducia.